I requisiti minimi da rispettare dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo. La procedura e la normativa da seguire è quella in vigore a tale data. La redazione dell’AQE a cura del direttore dei lavori avverrà secondo le procedure e le metodologie di calcolo vigenti alla data della richiesta del permesso a costruire.
L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della produzione dell’attestato. Dal 1 ottobre 2015 varrà quindi solo la nuova procedura (DM interministeriale 26 giugno 2015) di redazione dell’APE. Nel campo “informazioni aggiuntive” del nuovo APE può essere riportata la vecchia classe energetica e la vecchia prestazione energetica.
Ai fini della compilazione dell’APE e nell’ambito del DM Interministeriale 26 giugno 2015, tra gli edifici di categoria E.1, si considerano “non residenziali” le seguenti sotto-categorie:
E.1.(1) bis: collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1.(3): edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.
Si considerano “residenziali” solamente le seguenti sottocategorie:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili.
I servizi di illuminazione e trasporto vanno considerati per tutti gli edifici non residenziali. Per quanto riguarda i servizi energetici da considerare a seconda della destinazione d’uso, si consideri che gli alberghi, le pensioni e attività similari rientrano nel “settore terziario”, per cui i servizi energetici di illuminazione e trasporto vanno considerati ai fini della prestazione energetica dell’edificio (cfr. definizione di “prestazione energetica di un edificio” contenuta nella Legge 90/13).
Inoltre il testo del decreto 26 giugno 2015, al capitolo 2, specifica che l'obbligo di determinazione dell'indice di prestazione per l'illuminazione degli ambienti è esteso anche per collegi, conventi, case di pena e caserme (appartenenti alla categoria E.1.(1)). Quindi, anche se non esplicitamente detto, per analogia, si faccia
lo stesso anche per il servizio di trasporto.
No, poiché secondo quanto indicato all'Art. 1, nel caso in cui coesistano porzioni di immobile adibite ad usi diversi, laddove non sia possibile trattare separatamente diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato. Da tenere presente che, considerando la metodologia di calcolo, è praticamente sempre possibile poter suddividere in zone termiche; tuttavia, nei rari casi in cui questo non sia possibile, si suggerisce di classificare secondo la destinazione d’uso prevalente.
Per intero edificio si intende un edificio con una sola unità immobiliare (per esempio una villetta monofamiliare, una palazzina uffici, un hotel,). Per unità immobiliare si intende una sola unità in un edificio pluri-unità. Per il gruppo di unità immobiliari si deve far riferimento a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs.192/2005:
4. L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiamo la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno,
il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
L’attestato di prestazione energetica, di norma, si riferisce ad una sola unità immobiliare. La certificazione per “intero edificio” è possibile quando si tratta
di un edificio composto da una sola unità immobiliare (per esempio una villetta monofamiliare, una palazzina uffici, un hotel).
La redazione di un solo attestato di prestazione energetica per un “gruppo di unità immobiliari” è raro e deve far riferimento a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs.192/2005. In questo caso l’attestato fa riferimento ad una unità rappresentativa e i valori riportati nell’ape sono ad essa riferiti.
E’ necessario indicare i servizi energetici valutati o, eventualmente, “simulati” nel calcolo della prestazione energetica. Per esempio nel caso in cui un edificio residenziale non sia riscaldato e non abbia l’impianto di produzione dell’ACS (acqua calda sanitaria) essi saranno comunque indicati tra i servizi perché è necessario simularli.
Per tenere traccia del fatto che i consumi indicati sono stati calcolati “simulando” la presenza di un impianto fittizio/convenzionale, si indichi, nella tabella degli impianti a pagina 3 dell’attestato, “impianto simulato in quanto assente”. In questo caso non si compilano i campi delle potenze ecc. ma solo le efficienze medie e i fabbisogni EP “simulati”.
Sì, visto che nel testo delle Linee guida è scritto:
Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.
Secondo la definizione n.50 dell’allegato A del D.Lgs.192/2005:
La superficie utile è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l’altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica.
Per “volumi interessati dalla climatizzazione” si intende l’unione dei volumi riscaldati e raffrescati, corrispondenti a superfici riscaldati o raffrescati (vedere prUNI/TS 11300-5).
Tale superficie, così come definita, è utilizzata al denominatore per la determinazione degli indici di prestazione energetica di tutti i servizi.
Le raccomandazioni sono un elemento obbligatorio del certificato, pena la sua invalidità.
In assenza di impianto, il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.
Le raccomandazione vanno sempre inserite, anche per quelli ad altissima prestazione energetica. Anche un nZEB potrebbe migliorare la prestazione energetica (anche se, molto probabilmente, non sarà conveniente dal punto di vista economico). Sarà responsabilità del certificatore inserire le raccomandazioni con tempo di ritorno più breve. Sarà discrezione dell’utente capire che interventi con tempo di ritorno elevato o con miglioramenti di prestazione molto ridotti saranno poco appetibili.
Per tempo di ritorno nella redazione dell’APE si intende il tempo di ritorno semplice.
Per “impianto combinato” si intende un impianto asservente più servizi energetici. Suggeriamo comunque di non compilare tale riga in quanto i generatori sono già presenti nelle righe relative ai vari servizi.
Per le fonti rinnovabili si elenchino gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili in situ presenti nell’edificio, quali, ad esempio pompe di calore (anche già presente sopra), solare termico, fotovoltaico, ecc. ; Per questi impianti ci si limiterà ad indicare la potenza nell’apposita colonna. In particolare si indicheranno: potenza di picco per il fotovoltaico, la potenza nominale elettrica per il minieolico, la potenza utile per le pompe di calore. Tutte le potenze si indichino espresse in [kW]. Nel caso di collettori solari termici, invece della potenza in kW si indicherà il valore della superficie di apertura installata in m2.
Si indichi la somma delle potenze elettriche dei motori degli ascensori e delle scale mobili.
Si propone di scegliere l’informazione prevalente in termini di superficie per copertura, struttura, telaio, vetro e ombreggiatura. Per quanto riguarda le superfici, si propone di sommare la totalità delle aree di telaio presenti, anche di tipologia diversa. Con la medesima logica saranno quindi inserite le superfici di vetro e
ombreggiatura (intendendo esclusi gli aggetti verticali, orizzontali e le ostruzioni esterne).
No, poiché nel calcolo dell’energia primaria non rinnovabile dell’edificio di riferimento ai fini della classificazione, l’edificio di riferimento è considerato privo di impianti in situ utilizzanti fonti energetiche rinnovabili.
E’ necessario inserire la stratigrafia indicata nella norma nel software di calcolo e calcolare l’ Yie ipotizzando le capacità termiche degli strati.
La motivazione indicata tra quelle elencate è quella al momento della redazione dell’APE. Le motivazioni elencate si escludono a vicenda (la scelta di una esclude le altre). E’ tuttavia possibile, oltre alla motivazione indicata, inserire una ulteriore motivazione alla voce “altro”.
Si precisa inoltre che, poiché un APE ha validità di 10 anni, successivamente lo stesso potrà essere utilizzato per altri scopi. Ad esempio, un APE redatto per una nuova costruzione avrà selezionata la voce “nuova costruzione” nelle motivazioni. Ma lo stesso APE potrà essere utilizzato negli anni successivi per rimettere
in vendita o in affitto l’immobile.
Nel caso in cui l’edificio sia formato da un unico subalterno si introdurrà il medesimo valore numerico nelle celle "da" e "a".
Nel caso in cui l’edificio sia costituito da subalterni multipli si introdurrà il valore considerando il primo subalterno nella cella “da” e l’ultimo nella cella “a” (esempio un edificio con subalterni da 100 a 130 sarà compilato con “da” = 100 “a” =130).
Nel caso in cui siano presenti subalterni non consequenziali si introdurranno i dati in sequenza esaurendo gli spazi della riga Subalterni e continuando la numerazione nella riga Altri subalterni.
Nel caso in cui vi siano più particelle si scriverà la principale nell’apposito riquadro e le altre nel riquadro “informazioni aggiuntive” a disposizione del soggetto certificatore.
La freccia della classe energetica deve essere posta in corrispondenza della linea grigia in uscita dalle freccia che indica la classe che si attribuisce all’edificio.
Tali campi verranno compilati dal sistema informativo regionale. L’APE ufficiale dovrebbe essere stampato dal sistema informativo regionale. In tale modo non ci può essere disallineamento tra l’APE depositato e l’APE consegnato al committente. Nel caso di Regioni che non hanno istituito un proprio catasto energetico il codice identificativo e la data vanno compilate a cura del certificatore.
Il campo “comune” è compilato tramite software attraverso menu a tendina. Il software, per le voci del menu a tendina, deve utilizzare l’elenco dei comuni così come da dati ufficiali ISTAT.
L’ EPH,nd che deve essere riportato nella tabella “Altri dati di dettaglio del fabbricato” è quello relativo alla prestazione energetica del solo fabbricato senza considerare gli impianti (quindi calcolato con la ventilazione di riferimento così come previsto nella UNI/TS 11300-1:2014).
Il codice dell’impianto può essere riferito all’impianto nella sua interezza così come riportato nel libretto di impianto. Un sottosistema di generazione può essere composto da più generatori. Qualora le righe della tabella, per esigenze legate ad un maggior dettaglio dell’informazione, fossero compilate indicando un generatore per ciascuna riga, dovrà essere indicato, per ciascuna riga, il codice catasto impianti, che potrà quindi essere lo stesso per più generatori.
Si indichi la potenza totale dei ventilatori presenti.
Si indichi la somma delle potenze per l’illuminazione interna degli ambienti.
Nella compilazione dell’APE, nei campi delle efficienze medie stagionali si indichino i rapporti tra il fabbisogno di energia termica utile per quel servizio dell’edificio reale e il corrispondente fabbisogno di energia primaria totale.
Nota: nel caso dei servizi di climatizzazione invernale e climatizzazione estiva, al numeratore del rapporto vi è il fabbisogno di energia termica utile ideale del fabbricato dell’edificio reale, per riscaldamento o raffrescamento, calcolato con la ventilazione di riferimento così come da UNI/TS 11300-1.
Il certificatore deve comunicare tutti i dati al catasto regionale, ma verranno pubblicati sull’APE solo i dati per cui ha dato il consenso per la privacy.
Per il sopralluogo si deve indicare nell’xml anche la data del sopralluogo. Per il software, nell’xml si deve indicare anche il nome del software.
Nel campo deve essere inserita la somma delle superfici vetrate dotate di schermature solari.