No, secondo il d.lgs. 192 del 2005, articolo 8, comma 1, non deve essere presentata la relazione tecnica.
Si procede alla verifica che l’indice EPgl,tot sia inferiore all’indice EPgl,tot,limite calcolato per il corrispondente anno di vigenza. Oltre a ciò, si procede alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti al punto 3.3. Non è prevista la verifica dell’ EPgl,nren.
L’aggiornamento dell’APE, a seguito di significativi interventi di riqualificazione energetica che modificano la classe energetica dell’edifico o dell’unità immobiliare, deve essere effettuato qualora vi fosse la necessità di utilizzarlo in uno dei casi previsti dall’art. 6 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. (compravendita, nuove locazione, esposizione dell’APE negli edifici pubblici, etc.).
I requisiti minimi da rispettare dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo. La procedura e la normativa da seguire è quella in vigore a tale data. La redazione dell’AQE a cura del direttore dei lavori avverrà secondo le procedure e le metodologie di calcolo vigenti alla data della richiesta del permesso a costruire.
L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della produzione dell’attestato. Dal 1 ottobre 2015 varrà quindi solo la nuova procedura (DM interministeriale 26 giugno 2015) di redazione dell’APE. Nel campo “informazioni aggiuntive” del nuovo APE può essere riportata la vecchia classe energetica e la vecchia prestazione energetica.
No, a meno che non si ricada in uno dei casi previsti dal d.lgs. 28 (nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti).
Il riferimento al paragrafo 1, lettera c) dell’Allegato 3 è da intendersi esplicativo della quota da fonti rinnovabili da garantire (50% della somma di ACS, riscaldamento e raffrescamento) a prescindere dalla decorrenza; l’obbligo di integrazione si riferisce comunque a tutte le prescrizioni contenute nell’Allegato 3 (50% di ACS e potenza elettrica installata).
La relazione tecnica deve essere compilata solo per le parti interessate dagli interventi. Per le parti non soggette a interventi si scriverà “non soggetto a modifiche”.
Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercito dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs.192/05 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso D.lgs. 192/05 e s.m.i.
Nell’APE, tra l’altro, nei casi in cui è istituito il catasto regionale degli impianti termici, va indicato, nella quarta pagina, il codice del catasto regionale dell’impianto termico che implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di impianto e dei relativi allegati.
All’atto dell’emissione dell’APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solo nel caso che l’impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato (al catasto degli impianti termici se operante) può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità.
La decadenza dell’APE in caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica si riferisce, quindi, ad un evento successivo alla data di emissione. In aggiunta a quanto sopra indicato si precisa che in assenza di impianti per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, dovendo redigere l’APE e non essendo previsti libretti di impianto, la validità massima dell’APE è di dieci anni.
Per “integrale” si intende la totalità. Pertanto si intende ristrutturazione contestuale di tutti gli elementi dell’involucro edilizio, per la totalità della superficie disperdente dell’edificio, e in maniera tale da modificarne la prestazione energetica (ad esempio la semplice tinteggiatura dell’edificio non ricade in questa fattispecie).
Ai fini della compilazione dell’APE e nell’ambito del DM Interministeriale 26 giugno 2015, tra gli edifici di categoria E.1, si considerano “non residenziali” le seguenti sotto-categorie:
E.1.(1) bis: collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1.(3): edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.
Si considerano “residenziali” solamente le seguenti sottocategorie:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili.
I servizi di illuminazione e trasporto vanno considerati per tutti gli edifici non residenziali. Per quanto riguarda i servizi energetici da considerare a seconda della destinazione d’uso, si consideri che gli alberghi, le pensioni e attività similari rientrano nel “settore terziario”, per cui i servizi energetici di illuminazione e trasporto vanno considerati ai fini della prestazione energetica dell’edificio (cfr. definizione di “prestazione energetica di un edificio” contenuta nella Legge 90/13).
Inoltre il testo del decreto 26 giugno 2015, al capitolo 2, specifica che l'obbligo di determinazione dell'indice di prestazione per l'illuminazione degli ambienti è esteso anche per collegi, conventi, case di pena e caserme (appartenenti alla categoria E.1.(1)). Quindi, anche se non esplicitamente detto, per analogia, si faccia
lo stesso anche per il servizio di trasporto.
Per involucro disperdente si intende la somma delle superfici di separazione tra i volumi climatizzati e l’ambiente esterno (aria esterna, ambienti non climatizzati, terreno, ambienti climatizzati ad una temperatura differente).
No, poiché secondo quanto indicato all'Art. 1, nel caso in cui coesistano porzioni di immobile adibite ad usi diversi, laddove non sia possibile trattare separatamente diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato. Da tenere presente che, considerando la metodologia di calcolo, è praticamente sempre possibile poter suddividere in zone termiche; tuttavia, nei rari casi in cui questo non sia possibile, si suggerisce di classificare secondo la destinazione d’uso prevalente.
Il comma 2 dell’Allegato 3 del D.Lgs 28/11 si riferisce esclusivamente ai dispositivi o impianti che utilizzino l’energia elettrica tramite effetto Joule.
Per intero edificio si intende un edificio con una sola unità immobiliare (per esempio una villetta monofamiliare, una palazzina uffici, un hotel,). Per unità immobiliare si intende una sola unità in un edificio pluri-unità. Per il gruppo di unità immobiliari si deve far riferimento a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs.192/2005:
4. L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiamo la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno,
il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
L’attestato di prestazione energetica, di norma, si riferisce ad una sola unità immobiliare. La certificazione per “intero edificio” è possibile quando si tratta
di un edificio composto da una sola unità immobiliare (per esempio una villetta monofamiliare, una palazzina uffici, un hotel).
La redazione di un solo attestato di prestazione energetica per un “gruppo di unità immobiliari” è raro e deve far riferimento a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs.192/2005. In questo caso l’attestato fa riferimento ad una unità rappresentativa e i valori riportati nell’ape sono ad essa riferiti.
No, poiché il solaio contro terra costituisce anch’esso parte dell’involucro e ciò comporta, nel caso in cui non si intervenga su di esso, il mancato raggiungimento dell’integralità dell’involucro.
E’ necessario indicare i servizi energetici valutati o, eventualmente, “simulati” nel calcolo della prestazione energetica. Per esempio nel caso in cui un edificio residenziale non sia riscaldato e non abbia l’impianto di produzione dell’ACS (acqua calda sanitaria) essi saranno comunque indicati tra i servizi perché è necessario simularli.
Per tenere traccia del fatto che i consumi indicati sono stati calcolati “simulando” la presenza di un impianto fittizio/convenzionale, si indichi, nella tabella degli impianti a pagina 3 dell’attestato, “impianto simulato in quanto assente”. In questo caso non si compilano i campi delle potenze ecc. ma solo le efficienze medie e i fabbisogni EP “simulati”.
Non costituisce cambio di tipologia poiché utilizza lo stesso vettore energetico e la stessa tecnologia di combustione.
Sì, per superficie in pianta al livello del terreno per il calcolo della potenza da installare si intende la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio. Nel calcolo della superficie non si tengano in considerazione le pertinenze (sulle quali però possono essere installati gli impianti). Si noti che gli obblighi dell'allegato 3 sono previsti anche nel caso di edificio non climatizzato. In quest'ultimo caso, naturalmente, la quota rinnovabile per la parte termica sarà automaticamente rispettata (essendo 0 il consumo). Dovrà comunque essere rispettato l'obbligo di installazione di potenza elettrica di cui al punto 3 dell'allegato 3.
Sì, visto che nel testo delle Linee guida è scritto:
Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.
La verifica dell’H’T e Asol/Asup,utile si effettua per unità immobiliare.
Nel contesto del DM Requisiti Minimi il cambio di destinazione d’uso si configura come segue a seconda dei casi:
- qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga senza interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, non vi sono requisiti;
- qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga con interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, vi sono requisiti a seconda del livello di intervento.
Si noti che, se il cambio di destinazione d’uso avvenisse contestualmente all’annessione a una unità immobiliare esistente, tale situazione si configurerebbe come ampliamento di quest’ultima e quindi comporterebbe il rispetto dei relativi requisiti a seconda del tipo di ampliamento.
Secondo la definizione n.50 dell’allegato A del D.Lgs.192/2005:
La superficie utile è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l’altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica.
Per “volumi interessati dalla climatizzazione” si intende l’unione dei volumi riscaldati e raffrescati, corrispondenti a superfici riscaldati o raffrescati (vedere prUNI/TS 11300-5).
Tale superficie, così come definita, è utilizzata al denominatore per la determinazione degli indici di prestazione energetica di tutti i servizi.
Le raccomandazioni sono un elemento obbligatorio del certificato, pena la sua invalidità.
In assenza di impianto, il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.
Le raccomandazione vanno sempre inserite, anche per quelli ad altissima prestazione energetica. Anche un nZEB potrebbe migliorare la prestazione energetica (anche se, molto probabilmente, non sarà conveniente dal punto di vista economico). Sarà responsabilità del certificatore inserire le raccomandazioni con tempo di ritorno più breve. Sarà discrezione dell’utente capire che interventi con tempo di ritorno elevato o con miglioramenti di prestazione molto ridotti saranno poco appetibili.
I combustibili dell’edificio di riferimento sono gli stessi dell’edificio reale. In entrambi i calcoli si utilizzano i fattori di conversione in energia primaria indicati in Tabella 1. Tutti i combustibili utilizzati devono essere ricondotti ai vettori energetici riportati in Tabella 1.
Per tempo di ritorno nella redazione dell’APE si intende il tempo di ritorno semplice.
Come riportato nello stesso comma 1 lettera b), in questi casi la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio.
La tabella 4 al capitolo 6 fornisce un quadro di sintesi delle prescrizioni e delle verifiche di legge che vanno rispettate per la parte ampliata.
Per “impianto combinato” si intende un impianto asservente più servizi energetici. Suggeriamo comunque di non compilare tale riga in quanto i generatori sono già presenti nelle righe relative ai vari servizi.
Sì, sono previsti requisiti in funzione dell’ambito in cui si ricade.
Qualora gli interventi insistano su una superficie superiore al 25% della superficie disperdente (intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa quindi la parte ampliata) si devono rispettare i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti (di primo o di secondo livello a seconda dei casi).
Qualora, invece, gli interventi insistano su una superficie disperdente inferiore o uguale al 25% (intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa quindi la parte ampliata) è necessario rispettare i requisiti previsti per le riqualificazioni energetiche, in quanto si considera che l’intervento abbia comunque un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
Per le fonti rinnovabili si elenchino gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili in situ presenti nell’edificio, quali, ad esempio pompe di calore (anche già presente sopra), solare termico, fotovoltaico, ecc. ; Per questi impianti ci si limiterà ad indicare la potenza nell’apposita colonna. In particolare si indicheranno: potenza di picco per il fotovoltaico, la potenza nominale elettrica per il minieolico, la potenza utile per le pompe di calore. Tutte le potenze si indichino espresse in [kW]. Nel caso di collettori solari termici, invece della potenza in kW si indicherà il valore della superficie di apertura installata in m2.
Nel caso di ampliamento e contemporanea ristrutturazione importante di secondo livello occorrerà rispettare i requisiti previsti per l’una e l’altra casistica in relazione alla parte ampliata e alla parte esistente ristrutturata, mantenendo quindi distinte le verifiche e le relazioni.
Si indichi la somma delle potenze elettriche dei motori degli ascensori e delle scale mobili.
Secondo il D.lgs.192/05 e s.m.i. un edificio esistente è sottoposto a “ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro
dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono”. Da tale definizione si evince che la superficie su cui calcolare la percentuale di intervento è quella dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono.
La ristrutturazione di un impianto termico è definita nel d.lgs. 192/2005 come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende:
- sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione);
- sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione.
Si propone di scegliere l’informazione prevalente in termini di superficie per copertura, struttura, telaio, vetro e ombreggiatura. Per quanto riguarda le superfici, si propone di sommare la totalità delle aree di telaio presenti, anche di tipologia diversa. Con la medesima logica saranno quindi inserite le superfici di vetro e
ombreggiatura (intendendo esclusi gli aggetti verticali, orizzontali e le ostruzioni esterne).
La verifica va effettuata per tutta la superficie di uguale orientamento interessata, completamente o per una porzione, da lavori. Nel caso di strutture verticali si considera oggetto di verifica l’intera parete (facciata). Nel caso di strutture di copertura orizzontali o inclinate si considera oggetto di verifica l’intera falda o porzione di tetto. Nel caso in cui la superficie di uguale orientamento fosse comune a più unità immobiliari (pareti esterne continue tra piani e unità adiacenti o unica falda per unità adiacenti), la verifica dovrà riguardare solo la porzione relativa all’unità nella quale si sta effettuando l’intervento.
No, per i valori limite sul coefficiente H’T non sono previste maggiorazioni. La maggiorazione del 30% di cui al punto 1.4.3 comma 2 si applica solo nel caso riqualificazione energetica con isolamento termico dall’interno o isolamento termico in intercapedine sui valori limite di trasmittanza delle singole strutture. Nel caso delle ristrutturazioni importanti di secondo livello non sono
previste deroghe.
No, poiché nel calcolo dell’energia primaria non rinnovabile dell’edificio di riferimento ai fini della classificazione, l’edificio di riferimento è considerato privo di impianti in situ utilizzanti fonti energetiche rinnovabili.
E’ necessario inserire la stratigrafia indicata nella norma nel software di calcolo e calcolare l’ Yie ipotizzando le capacità termiche degli strati.
La motivazione indicata tra quelle elencate è quella al momento della redazione dell’APE. Le motivazioni elencate si escludono a vicenda (la scelta di una esclude le altre). E’ tuttavia possibile, oltre alla motivazione indicata, inserire una ulteriore motivazione alla voce “altro”.
Si precisa inoltre che, poiché un APE ha validità di 10 anni, successivamente lo stesso potrà essere utilizzato per altri scopi. Ad esempio, un APE redatto per una nuova costruzione avrà selezionata la voce “nuova costruzione” nelle motivazioni. Ma lo stesso APE potrà essere utilizzato negli anni successivi per rimettere
in vendita o in affitto l’immobile.
No, questo caso ricade nella ristrutturazione importante di secondo livello. La ristrutturazione importante di primo livello prevede, infatti, che vi sia ristrutturazione dell’impianto termico, così come definito dal D.lgs.192, e non solo la sostituzione del generatore.
Gli obblighi sulle fonti energetiche rinnovabili sono definite dal D.lgs.28/11. Qualora una ristrutturazione importante di secondo livello si configuri anche come ristrutturazione rilevante così come definita dal d.lgs. 28/11, allora occorrerà rispettare anche le prescrizioni di quest’ultimo. In caso contrario no.
Nel caso in cui l’edificio sia formato da un unico subalterno si introdurrà il medesimo valore numerico nelle celle "da" e "a".
Nel caso in cui l’edificio sia costituito da subalterni multipli si introdurrà il valore considerando il primo subalterno nella cella “da” e l’ultimo nella cella “a” (esempio un edificio con subalterni da 100 a 130 sarà compilato con “da” = 100 “a” =130).
Nel caso in cui siano presenti subalterni non consequenziali si introdurranno i dati in sequenza esaurendo gli spazi della riga Subalterni e continuando la numerazione nella riga Altri subalterni.
Nel caso in cui vi siano più particelle si scriverà la principale nell’apposito riquadro e le altre nel riquadro “informazioni aggiuntive” a disposizione del soggetto certificatore.
Sì, poiché si ricadrebbe nella ristrutturazione importante (di primo o secondo livello a seconda dei casi).
La freccia della classe energetica deve essere posta in corrispondenza della linea grigia in uscita dalle freccia che indica la classe che si attribuisce all’edificio.
Si, si considera sia l’incremento concesso del 30% sia il fatto che gli interventi possono riguardare strutture su ambienti non climatizzati e quindi abbiano trasmittanze limite opportunamente corrette con il fattore di correzione dello scambio termico dato da specifica tabella nella UNI/TS 11300-1.
Tali campi verranno compilati dal sistema informativo regionale. L’APE ufficiale dovrebbe essere stampato dal sistema informativo regionale. In tale modo non ci può essere disallineamento tra l’APE depositato e l’APE consegnato al committente. Nel caso di Regioni che non hanno istituito un proprio catasto energetico il codice identificativo e la data vanno compilate a cura del certificatore.
Sì, nel calcolo sull’edificio reale vanno computati i ponti termici presenti poiché le trasmittanze limite di cui alle tabelle dell’appendice B si considerano comprensive dei ponti termici.
Il campo “comune” è compilato tramite software attraverso menu a tendina. Il software, per le voci del menu a tendina, deve utilizzare l’elenco dei comuni così come da dati ufficiali ISTAT.
L’ EPH,nd che deve essere riportato nella tabella “Altri dati di dettaglio del fabbricato” è quello relativo alla prestazione energetica del solo fabbricato senza considerare gli impianti (quindi calcolato con la ventilazione di riferimento così come previsto nella UNI/TS 11300-1:2014).
Nel caso l’intervento comprenda di rifacimento del solo componente strutturale (strato) specificatamente funzionale all’impianto non è richiesto il rispetto di alcun limite sulla trasmittanza della struttura.
Si, l’eventuale verifica di formazione di muffa o condensa interstiziale può essere effettuata anche con metodi dinamici più raffinati.
Il codice dell’impianto può essere riferito all’impianto nella sua interezza così come riportato nel libretto di impianto. Un sottosistema di generazione può essere composto da più generatori. Qualora le righe della tabella, per esigenze legate ad un maggior dettaglio dell’informazione, fossero compilate indicando un generatore per ciascuna riga, dovrà essere indicato, per ciascuna riga, il codice catasto impianti, che potrà quindi essere lo stesso per più generatori.
Con tale espressione si intende che la verifica deve essere effettuata sia sulla sezione corrente sia sul ponte termico. Il calcolo deve essere effettuato con riferimento alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211
No, l’obbligo vale in tutti i casi e non solo nelle ristrutturazioni importanti o nelle riqualificazioni energetiche.
Si indichi la potenza totale dei ventilatori presenti.
Si indichi la somma delle potenze per l’illuminazione interna degli ambienti.
Il trattamento dell'impianto di acqua calda sanitaria di cui al paragrafo 2.3, comma 5 dell’Allegato 1, è obbligatorio per gli impianti termici per la climatizzazione invernale, indipendentemente dal fatto che l’impianto produca o no acqua calda sanitaria. Per gli impianti di climatizzazione invernale che producano anche acqua calda sanitaria, il trattamento è obbligatorio per entrambi i circuiti. Tale trattamento è comunque consigliabile anche per gli impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria.
Nella compilazione dell’APE, nei campi delle efficienze medie stagionali si indichino i rapporti tra il fabbisogno di energia termica utile per quel servizio dell’edificio reale e il corrispondente fabbisogno di energia primaria totale.
Nota: nel caso dei servizi di climatizzazione invernale e climatizzazione estiva, al numeratore del rapporto vi è il fabbisogno di energia termica utile ideale del fabbricato dell’edificio reale, per riscaldamento o raffrescamento, calcolato con la ventilazione di riferimento così come da UNI/TS 11300-1.
Ai fini delle verifiche dei requisiti minimi degli impianti, l’efficienza media stagionale è considerata come rapporto tra fabbisogno di energia termica utile del servizio e il corrispondente fabbisogno di energia primaria totale. Nota: nel caso dei servizi di climatizzazione invernale e climatizzazione estiva, al numeratore del rapporto vi è il fabbisogno di energia termica utile ideale del fabbricato dell’edificio reale, per riscaldamento o raffrescamento, calcolato con la ventilazione di
riferimento così come da UNI/TS 11300-1.
Il certificatore deve comunicare tutti i dati al catasto regionale, ma verranno pubblicati sull’APE solo i dati per cui ha dato il consenso per la privacy.
L’obbligo sussiste, ad eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione importante di primo livello di edifici esistenti; questo ultimo caso limitatamente alle demolizioni e ricostruzioni, da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, nonché in caso di realizzazione di pareti interne per la separazione delle unità immobiliari.
Per il sopralluogo si deve indicare nell’xml anche la data del sopralluogo. Per il software, nell’xml si deve indicare anche il nome del software.
Qualora l’ambiente sia classificabile come spazio di volume definito e chiuso sì. Nel caso invece di spazi aperti (portici, verande aperte, ecc.) no.
Nel campo deve essere inserita la somma delle superfici vetrate dotate di schermature solari.
Gli obblighi sulle fonti energetiche rinnovabili sono definite dal d.lgs. 28/11. Qualora una ristrutturazione importante di primo livello si configuri anche come ristrutturazione rilevante così come definita dal d.lgs. 28/11, allora occorrerà rispettare anche le prescrizioni di quest’ultimo. In caso contrario no.
Considerato che:
- nella definizione di “edificio” del d.lgs. 192/05 si dice che il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
- gli obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti di cui all’allegato 3 del d.lgs 28/11 riguardano gli “impianti di produzione di energia termica” e la “potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”,
ai fini della definizione di edificio a energia quasi zero, la quota da fonti rinnovabili deve essere valutata:
- per intero edificio qualora i singoli servizi energetici siano soddisfatti esclusivamente da impianti a servizio di tutte le unità immobiliari;
- per singola unità immobiliare qualora i singoli servizi energetici siano soddisfatti solo o anche da impianti a servizio, in maniera esclusiva, di singole unità immobiliari.
Nota: l’obbligo di cui al comma 3 dell’allegato 3 del d.lgs. 28/11(potenza elettrica degli impianti alimentati da fonte rinnovabile) è invece da applicarsi all’intero edificio.
La prescrizione è valida per tutti gli edifici, residenziali e non, dotati di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare residenziale o assimilata.
Sì, nel caso di sostituzione delle chiusure tecniche trasparenti di cui alla lettera c), il parametro trasmittanza energetica solare totale gt (sinonimo g_tot) è da calcolare ai sensi delle norme tecniche europee di riferimento (UNI EN 13363-1 oppure UNI EN 13363-2, UNI EN 14501) richiamate dal Decreto Requisiti Minimi.
Ai fini del soddisfacimento del requisito sul valore del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata, nel calcolo è possibile tener conto di qualsiasi tipologia di schermatura, cioè anche dell’eventuale contributo delle chiusure oscuranti oltre che delle schermature mobili. Il soddisfacimento del requisito sul valore del fattore di trasmissione solare totale può essere verificato anche in assenza di schermatura, attraverso le sole caratteristiche della componente finestrata.
La relazione tecnica può essere compilata in modo parziale solo nel caso di intervento di riqualificazione energetica. Nella relazione tecnica ci si può limitare quindi a dichiarare:
- la permeabilità all’aria e la trasmittanza termica dei serramenti di nuova fornitura;
- il soddisfacimento della verifica della trasmittanza dei serramenti di nuova fornitura con i valori limite di cui alla tabella 4 dell’Appendice B dell’Allegato 1 del D.M. Requisiti Minimi;
- la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione;
- Il soddisfacimento della verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud con i valori limite di cui alla tabella 5 dell’Appendice B dell’Allegato 1 del D.M. Requisiti Minimi (con l’eccezione per la categoria E.8).
Si, solo nel caso di riqualificazione energetica e in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale. La relazione tecnica può essere sostituita da dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE (cogente secondo Regolamento (UE) 305/2011) sui serramenti di nuova fornitura redatta dal Fabbricante. Tale documentazione dovrà obbligatoriamente riportare la trasmittanza termica, la permeabilità all’aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale. In presenza di chiusure oscuranti il valore del fattore di trasmissione solare totale può non essere riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica dei valori limite di cui alla tabella 5 dell’Appendice B dell’Allegato 1 del D.M. Requisiti Minimi
(con l’eccezione per la categoria E.8).
No, gli apparecchi o gli impianti installati e destinati principalmente a funzioni diverse che non riguardino il mantenimento del comfort delle persone (ad es. usi di processo, esigenze di conservazione di beni di varia natura) non devono rispettare i requisiti minimi imposti dal DM “requisiti minimi”.
Si, ma solo se lo scaldacqua è stato immesso sul mercato prima del 26 settembre 2015 (data indicata nei regolamenti UE).
Le tabelle da considerare sono quelle relative al servizio riscaldamento, ovvero le tabelle 6 e 8.
Per la parte ampliata, le prescrizioni da rispettare, oltre a quelle previste al Capitolo 2, sono quelle del paragrafo 3.2 capoversi 4 e 7 ove applicabili, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.3, lettera b), punti i e ii.
Nel paragrafo 1.4.3 Deroghe del DM Requisiti Minimi risultano esclusi dall’applicazione gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura (p.e impermeabilizzazione), interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico. Al capitolo 6, Quadro di sintesi, tra gli interventi soggetti al
rispetto dei requisiti nell’ambito di riqualificazione energetica vengono indicati interventi che interessano coperture piane o a falde citandone isolamento/impermeabilizzazione”. Nella tabella si fa quindi riferimento ad interventi che riguardano sia il miglioramento della prestazione energetica della copertura (isolamento), sia l’impermeabilizzazione della stessa. Dalla lettura dei due paragrafi non risulta alcuna contraddizione in quanto: solo se l’intervento
riguarda esclusivamente la posa in opera di uno strato di impermeabilizzazione, con l’applicazione di vernici bituminose o assimilabili, direttamente sull’estradosso del solaio, senza demolizione della pavimentazione. Esso, essendo assimilabile ad un intervento su strati di finitura, non è soggetto al rispetto dei requisiti minimi.
Sarebbe comunque opportuno verificare l'efficacia dell'utilizzo di materiali impermeabilizzanti ad elevata riflettanza solare (cfr. paragrafo 2.3, comma 3, lettera a)).
Sì, quello che non è specificato si considera uguale all’edificio reale, quindi, nel caso di chiusure oscuranti, se presenti nell’edificio reale si considerano presenti anche nell’edificio di riferimento, mentre se assenti nell’edificio reale si considerano assenti anche nell’edificio di riferimento.
Sì, tranne nel caso di strutture opache verso l'esterno o verso ambienti non climatizzati per le quali vanno rispettati i limiti in funzione della tipologia di intervento (ristrutturazione di 1° livello, di 2° livello o riqualificazione energetica).
La trasmittanza riportata in tabella 3 è da considerarsi come trasmittanza equivalente incluso l’effetto del terreno. Nel calcolo dell’edificio reale, qualora la trasmittanza verso terreno sia calcolata analiticamente (trasmittanza equivalente), si utilizza direttamente quella come se la struttura confinasse con l’esterno (b tr,x = 1) mentre se il b tr,x fosse imputato da tabella, la trasmittanza della struttura reale andrebbe moltiplicata per il b tr,x tabellare.
Per l’edificio di riferimento i fattori di correzione dello scambio termico tra ambienti climatizzati e non climatizzati sono quelli indicati nella UNI/TS 11300-1 in forma tabellare.
Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non climatizzati, si assume e si utilizza come valore per il calcolo con l’edificio di riferimento il valore di trasmittanza della pertinente tabella diviso il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella UNI/TS 11300-1 in forma tabellare. Ad esempio: in zona E, al 2015, per un solaio verso sottotetto (tetto non isolato) la trasmittanza termica della struttura dell’edificio di riferimento sarà 0,25 / 0,9 = 0,277.
Nel caso di impianto ad espansione diretta in ambiente, per l’edificio di riferimento si considera la stessa efficienza dell’impianto reale così come determinata secondo UNI/TS 11300-3.
L’energia rinnovabile estratta o captata dall’ambiente si calcola attraverso i rendimenti forniti per le diverse tecnologie per l’edificio di riferimento (Rendimento di generazione: Tabella 8, pag. 30).
L’efficienza media è il rapporto tra l’energia termica o frigorifera prodotta dal generatore e l’energia consegnata al generatore attraverso il vettore energetico utilizzato. Nel calcolo con l’edificio di riferimento, i valori indicati in tabella 8 devono essere utilizzati, in alcuni casi (ad es. caldaia), qualora fosse calcolata in passaggi di calcolo precedenti l’energia in uscita dal generatore, per la determinazione del combustibile in ingresso ad un generatore. In altri casi (ad es. solare termico), qualora l’energia in uscita non fosse nota, i valori indicati in tabella 8 devono essere utilizzati per calcolare l’energia in uscita (energia prodotta) a partire dall’energia in ingresso nota (energia irradiata sulla superficie di apertura dei pannelli).
Nel calcolo utilizzando l’edificio di riferimento è sufficiente considerare l’energia elettrica ausiliaria pari a zero, in quanto il fabbisogno degli ausiliari è già stato considerato forfetariamente nei rendimenti indicati (in modo analogo a quanto fatto con le trasmittanze e i ponti termici).
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione di secondo livello e di riqualificazione energetica, i cassonetti vanno valutati separatamente dalle chiusure trasparenti.
Il requisito sulla trasmittanza (Tabella 4) va quindi valutato:
- solo qualora si intervenga sul cassonetto;
- sul singolo componente (cassonetto) indipendentemente dalla chiusura trasparente.
Sì. In particolare per quanto concerne i serramenti soggetti alla norma di prodotto UNI EN 14351-1 la trasmittanza termica può essere valutata ai sensi della norma UNI EN ISO 10077-1 con il metodo del serramento campione/normalizzato e con le relative regole di estensione dei risultati previsti dalla UNI EN 14351-1 stessa così come indicato anche dalle regole di accesso alle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di sostituzione delle chiusure trasparenti/opache.
Per la valutazione della trasmittanza termica delle porte industriali, commerciali e da garage sono di riferimento le norme UNI EN 13241- 1, UNI EN 12428, UNI EN ISO 10077-1 ed UNI EN ISO 10077-2.
Per la valutazione della trasmittanza termica delle porte pedonali motorizzate (automatiche) sono di riferimento le norme UNI EN 16361, UNI EN ISO 12567-1, UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2.
Dovendo riguardare macchine reversibili e non, che forniscono servizio raffrescamento, la parola “pompa di calore” è da intendersi come “macchina frigorifera”; il riferimento a “potenza termica utile riscaldamento” deve essere invece inteso come “potenza frigorifera utile raffrescamento”.